varietà del Cioccolato
Le leggi italiane e comunitarie stabiliscono le caratteristiche dei diversi cioccolati e le rispettive denominazioni:
Cioccolato
Dicesi "cioccolato" il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere, o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao. Deve contenere almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao, almeno il 14% di cacao secco sgrassato e il 18% di burro di cacao.
Cioccolato alle nocciole gianduia
E' il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32% e quello di cacao secco sgrassato all'8% e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengono non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunti:
- latte o materie secche provenienti dalla disidratazione parziale e totale del latte o del latte totalmente o parzialmente scremato, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5% in peso di materia secca totale d'origine lattica, di cui l'1,25% al massimo di grasso butirrico;
- mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60% del peso totale del prodotto.
Cioccolato al latte
E' così denominato se il prodotto è ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere, o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, nonché dal latte o da materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, ed eventualmente da crema, da crema parzialmente o totalmente disidratata, da burro o da grasso butirrico. Esso risponde alle caratteristiche:
- sostanza secca totale di cacao, non meno del 25%;
- cacao secco sgrassato, non meno del 2,5%;
- sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 14%;
- grasso butirrico, non meno del 3,5%;
- materie grasse totali, non meno del 25%;
- saccarosio, non più del 55%.
Spesso, il cioccolato al latte Streglio è aggettivato nelle confezioni con il termine "di Qualità Superiore", in quanto rispondente a precisi requisiti di legge, la quale stabilisce che: "La denominazione principale di Cioccolato al latte può essere completata da menzioni o qualificazioni che si riferiscono alla qualità, soltanto se il cioccolato al latte non contiene più del 50% di saccarosio e contiene almeno il 30% di sostanza secca totale di cacao, nonché il 18% di materie provenienti dalla disidratazione parziale e totale del latte intero o del latte parzialmente scremato, cioè almeno il 4,5% di grasso butirrico".
La Streglio realizza tipologie diverse di cioccolato al latte che, in riferimento alla percentuale dei diversi componenti, si possono raggruppare grosso modo in: cioccolato al latte per i cioccolatini duri e per le Uova di Pasqua, cioccolato al latte per l'esterno dei cioccolatini ripieni ed infine, cioccolato al latte di copertura.
Cioccolato bianco
Si definisce così quel prodotto esente da materie coloranti, ottenuto da burro di cacao e saccarosio, nonché dal latte e da materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero del latte parzialmente o totalmente scremato ed eventualmente da crema parzialmente o totalmente disidratata, da burro o da grasso butirrico. Esso risponde alle caratteristiche seguenti:
- burro di cacao, non meno del 20%;
- sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 14%;
- grasso butirrico, non meno del 3,5%;
- saccarosio, non più del 55%.
Pralina o cioccolatino
Dicesi pralina o cioccolatino il prodotto della dimensione di un boccone, costituito da cioccolato ripieno.
La pralina può essere costituita o da una giustapposizione di parti di cioccolato extra, di cioccolato, di cioccolato comune, di cioccolato alle nocciole gianduia, di cioccolato di copertura, di cioccolato al latte, di cioccolato comune al latte, di cioccolato al latte magro, di cioccolato al latte ed alle nocciole gianduia, di cioccolato di copertura al latte o di cioccolato bianco e di parti di altre sostanze commestibili, purché le parti dei prodotti di cioccolato siano almeno in parte o chiaramente visibili e siano pari almeno al 25% del peso totale del prodotto.
In alternativa il cioccolatino può essere composto da una miscela di cioccolato extra, di cioccolato, di cioccolato comune, di cioccolato di copertura, di cioccolato al latte, di cioccolato comune al latte, di cioccolato al latte magro o di cioccolato di copertura al latte e di altre materie commestibili, ad esclusione delle farine amidi e fecole nonché delle sostanze grasse diverse dal burro di cacao e delle materie grasse provenienti dal latte, purché i prodotti di cioccolato siano pari ad almeno il 25% del peso totale del prodotto.
Cioccolato extra
Chiamasi tale il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere, o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza l'aggiunta di burro di cacao, contenente almeno il 45% di sostanza secca totale di cacao ed il 28% di burro di cacao.